1. Finalità della presente legge è il riconoscimento del diritto all'inserimento in attività socio-educative ed occupazionali per i disabili in situazione di gravità, riconosciuti dalle aziende sanitarie locali in base agli accertamenti effettuati dalle commissioni mediche ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e a quelli effettuati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
1. La presente legge si applica ai soggetti portatori di deficit fisici, psichici e sensoriali le cui potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa.
1. La presente legge disciplina il diritto all'inserimento dei soggetti disabili di cui all'articolo 2 in centri socio-riabilitativi ed educativi diurni che perseguano lo scopo di rendere possibile la vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali inviano alla provincia territorialmente competente una relazione recante:
a) l'indicazione del numero dei centri di cui all'articolo 3, presenti nel territorio di competenza;
b) le caratteristiche di ciascun centro e la programmazione degli interventi adottati per l'anno in corso;
c) il numero dei posti occupati e dei posti disponibili per ogni centro;
d) l'indicazione nominativa del personale addetto, distinto per qualifica e per livello;
e) il numero delle domande pervenute nell'anno precedente con relativa definizione delle assegnazioni.
1. Presso ciascuna azienda sanitaria locale è istituita una commissione di esperti con il compito di redigere un piano di attività occupazionale individualizzato per i soggetti di cui all'articolo 2.
2. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta provinciale competente ed è composta da:
a) un medico fisiatra o un medico psichiatra;
b) uno psicologo;
c) un educatore;
d) un esperto in formazione professionale.
3. Ai lavori della commissione partecipa anche un componente della famiglia del disabile o un suo delegato rappresentato dal medico di base o dal medico specialista che cura il disabile.
4. La commissione espleta le seguenti funzioni:
a) esamina la documentazione clinica relativa al disabile;
b) effettua tutte le prove e gli accertamenti necessari alla valutazione delle potenzialità del disabile;
c) redige un piano di attività occupazionale individualizzato, che tiene conto delle potenzialità, delle aspettative e delle inclinazioni del soggetto e che si articola in quaranta ore settimanali di attività;
d) indica la struttura o il centro socio-riabilitativo ed educativo diurno di cui all'articolo 3, presente nel territorio di competenza, ritenuto idoneo, per caratteristiche ed attività proposte, alla realizzazione del piano di attività occupazionale individualizzato;
e) effettua, di propria iniziativa o su richiesta degli operatori o dei familiari, verifiche sull'effettivo espletamento dell'intervento indicato nel piano di attività occupazionale individualizzato ed esplica una eventuale ulteriore attività di consulenza per la sua attuazione;
f) apporta modifiche, di propria iniziativa, nel corso dello svolgimento del piano di attività occupazionale individualizzato ovvero definisce proposte alternative a quella iniziale, su richiesta del soggetto disabile interessato.
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dal
1. Nel bilancio di previsione di ogni provincia è istituito il fondo per le attività occupazionali ed educative a favore dei soggetti disabili in situazione di gravità, di seguito denominato «fondo».
2. Il fondo è amministrato da un comitato composto da: l'assessore provinciale competente per i servizi sociali o da un suo delegato, un membro, designato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio, facente parte del servizio sociale, due membri delle associazioni di categoria rappresentanti i disabili ed iscritte all'albo regionale. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta provinciale e resta in carica due anni.
3. Il fondo eroga contributi ai comuni per la ristrutturazione, la riqualificazione e la costruzione dei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni a favore dei soggetti disabili in situazione di gravità nella misura del 50 per cento degli interventi previsti.
4. Al fondo sono destinate le risorse derivanti dal contributo a carico del bilancio
1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali sono tenuti ad inviare la relazione di cui all'articolo 4.
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, ai sensi dei rispettivi statuti, la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, che costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento.