PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.
(Finalità).

      1. Finalità della presente legge è il riconoscimento del diritto all'inserimento in attività socio-educative ed occupazionali per i disabili in situazione di gravità, riconosciuti dalle aziende sanitarie locali in base agli accertamenti effettuati dalle commissioni mediche ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e a quelli effettuati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.


Art. 2.
(Soggetti aventi diritto).

      1. La presente legge si applica ai soggetti portatori di deficit fisici, psichici e sensoriali le cui potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa.


Art. 3.
(Obiettivi).

      1. La presente legge disciplina il diritto all'inserimento dei soggetti disabili di cui all'articolo 2 in centri socio-riabilitativi ed educativi diurni che perseguano lo scopo di rendere possibile la vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

 

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con le modalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.


Art. 4.
(Monitoraggio delle esigenze territoriali).

      1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali inviano alla provincia territorialmente competente una relazione recante:

          a) l'indicazione del numero dei centri di cui all'articolo 3, presenti nel territorio di competenza;

          b) le caratteristiche di ciascun centro e la programmazione degli interventi adottati per l'anno in corso;

          c) il numero dei posti occupati e dei posti disponibili per ogni centro;

          d) l'indicazione nominativa del personale addetto, distinto per qualifica e per livello;

          e) il numero delle domande pervenute nell'anno precedente con relativa definizione delle assegnazioni.


Art. 5.
(Commissione di esperti).

      1. Presso ciascuna azienda sanitaria locale è istituita una commissione di esperti con il compito di redigere un piano di attività occupazionale individualizzato per i soggetti di cui all'articolo 2.
      2. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta provinciale competente ed è composta da:

          a) un medico fisiatra o un medico psichiatra;

          b) uno psicologo;

          c) un educatore;

          d) un esperto in formazione professionale.

 

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      3. Ai lavori della commissione partecipa anche un componente della famiglia del disabile o un suo delegato rappresentato dal medico di base o dal medico specialista che cura il disabile.
      4. La commissione espleta le seguenti funzioni:

          a) esamina la documentazione clinica relativa al disabile;

          b) effettua tutte le prove e gli accertamenti necessari alla valutazione delle potenzialità del disabile;

          c) redige un piano di attività occupazionale individualizzato, che tiene conto delle potenzialità, delle aspettative e delle inclinazioni del soggetto e che si articola in quaranta ore settimanali di attività;

          d) indica la struttura o il centro socio-riabilitativo ed educativo diurno di cui all'articolo 3, presente nel territorio di competenza, ritenuto idoneo, per caratteristiche ed attività proposte, alla realizzazione del piano di attività occupazionale individualizzato;

          e) effettua, di propria iniziativa o su richiesta degli operatori o dei familiari, verifiche sull'effettivo espletamento dell'intervento indicato nel piano di attività occupazionale individualizzato ed esplica una eventuale ulteriore attività di consulenza per la sua attuazione;

          f) apporta modifiche, di propria iniziativa, nel corso dello svolgimento del piano di attività occupazionale individualizzato ovvero definisce proposte alternative a quella iniziale, su richiesta del soggetto disabile interessato.


Art. 6.
(Interventi a favore delle persone disabili in situazione di gravità).

      1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dal

 

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testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenuti a realizzare il diritto ad attività occupazionali e educative dei soggetti disabili in situazione di gravità, residenti nel territorio di competenza.
      2. In attuazione del principio della priorità dei programmi e degli interventi dei servizi pubblici, riconosciuto alle situazioni di gravità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad inserire, nei rispettivi bilanci, gli stanziamenti necessari alla ristrutturazione, riqualificazione o costruzione dei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per soggetti disabili in situazione di gravità ed all'assunzione del relativo personale.


Art. 7.
(Fondo per le attività occupazionali e educative a favore dei soggetti disabili in situazione di gravità).

      1. Nel bilancio di previsione di ogni provincia è istituito il fondo per le attività occupazionali ed educative a favore dei soggetti disabili in situazione di gravità, di seguito denominato «fondo».
      2. Il fondo è amministrato da un comitato composto da: l'assessore provinciale competente per i servizi sociali o da un suo delegato, un membro, designato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio, facente parte del servizio sociale, due membri delle associazioni di categoria rappresentanti i disabili ed iscritte all'albo regionale. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta provinciale e resta in carica due anni.
      3. Il fondo eroga contributi ai comuni per la ristrutturazione, la riqualificazione e la costruzione dei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni a favore dei soggetti disabili in situazione di gravità nella misura del 50 per cento degli interventi previsti.
      4. Al fondo sono destinate le risorse derivanti dal contributo a carico del bilancio

 

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dello Stato determinato annualmente con la legge finanziaria.


Art. 8.
(Disposizioni transitorie).

      1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali sono tenuti ad inviare la relazione di cui all'articolo 4.


Art. 9.
(Regioni a statuto speciale).

      1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, ai sensi dei rispettivi statuti, la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, che costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento.